ART.1 – È costituita la ASSOCIAZIONE GENITORI (AGe) di Villa Guardia con sede in Villa Guardia.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia di enti associativi non commerciali (Codice Civile, DLgs. 460/97, Legge 383/2000; L.R. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

ART. 2 – Scopi dell’Associazione sono:
• individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
• sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass media e dall’ambiente sociale, nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
• fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
• favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
• promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
• contribuire al miglior compimento dell’opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc..), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
• stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
• intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari.

ART. 3 – L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e del fanciullo e dell’etica cristiana.

ART. 4 – L’AGe è un’associazione di utilità sociale, solidarietà, di promozione sociale, di formazione extra – scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori. È un ente non commerciale, senza scopo di lucro.
È un’associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 5 – Possono far parte dell’Associazione i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell’AGe, anche se non genitori.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Diritti e doveri degli associati.
Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Perdita della qualifica di socio.
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre si intende automaticamente escluso a fare tempo dal 1 gennaio.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 18 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea dei soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

ART. 7 – L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione, in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.
L’avviso deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione.
Si riunisce in via ordinaria almeno una (o due) volte all’anno.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 C.C..

ART. 8 – L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto ad esclusione del 4° articolo che definisce l’identità culturale della Associazione Genitori.

ART. 9 – L’assemblea elegge liberamente i membri del Consiglio Direttivo quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell’associazione. Approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci. L’assemblea decide il numero dei Revisori dei conti e li elegge liberamente anche tra i non soci.
L’Assemblea ordinaria inoltre delibera in merito a:
• l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
• quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera in merito a
• le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 17 del presente statuto.
Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.
Se non diversamente previsto, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

ART. 10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 12 membri eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, elegge nel suo seno a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice – Presidente, un Segretario, un Tesoriere, se non già eletti dall’Assemblea.
Queste quattro cariche non possono essere assunte da chi in paese ricopre ruoli analoghi in altre associazioni o ha incarichi esecutivi di natura politica nell’amministrazione locale o all’interno di un partito politico.¬¬
È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

ART. 11 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell’associazione sulla base degli indirizzi dell’Assemblea. Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell’associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio.
A maggioranza dei componenti, da proporre all’assemblea per la delibera, decide sull’esclusione di un socio, quando danneggia materialmente e moralmente l’associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati.
Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ART. 12 – Il Presidente dell’associazione presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 13 – Il Collegio dei revisori dei conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’associazione. Partecipa, con diritto di parola al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti. L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.

ART. 14 – Tutte le cariche hanno la durata di 3 anni.

ART. 15 – Il patrimonio è costituito:
• dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
• dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART.16 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

ART. 17 – L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 18 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 19 – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.